Art. 4.
(Gruppi di lavoro).

      1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno didattico e psicopedagogico ai docenti curricolari e a quelli impegnati in attività di sostegno, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è costituito, all'interno di ogni ufficio scolastico regionale, un gruppo di lavoro composto da almeno quattro esperti, docenti e dirigenti scolastici, utilizzati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e successive modificazioni.
      2. Il gruppo di lavoro deve assicurare consulenze, anche itineranti, finalizzate alla formulazione e all'attuazione e alla verifica dei progetti educativi individualizzati, sulla base dei criteri organizzativi fissati dal gruppo di lavoro di cui al comma 1.
      3. Ciascuno dei quattro esperti deve prestare consulenze per le problematiche di integrazione scolastica, rispettivamente dei minorati della vista, dell'udito e psicofisici, e per un corretto utilizzo di ausili tradizionali, informatici e tecnologicamente avanzati.
      4. Negli uffici scolastici regionali di maggiori dimensioni, il numero degli esperti per le consulenze di cui al comma 1 del presente articolo è fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con lo stesso decreto con cui è fissato il contingente ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e successive

 

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modificazioni. Con il medesimo decreto sono determinati altresì i requisiti, le modalità di servizio e le modalità di coordinamento delle attività formative e di aggiornamento dei componenti dei gruppi stessi, a livello locale, regionale e nazionale.
      5. Le modalità delle consulenze itineranti sono regolate con accordi di programma o convenzioni alla cui stipula sono tenuti gli uffici scolastici regionali, le amministrazioni provinciali e comunali, nonché altri enti pubblici che ricevono finanziamenti finalizzati ad attività scolastiche.
      6. I soggetti di cui al comma 5 possono stipulare convenzioni con enti privati e pubblici ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      7. Nell'ambito di ogni regione, i gruppi di lavoro di cui al comma 1 organizzano centri permanenti locali dotati di documentazione didattica e di ausili e sussidi didattici in campo tiflologico, audiologico e delle minorazioni psicofisiche.
      8. Nei centri di cui al comma 7 svolgono, altresì, consulenza gli esperti di cui al comma 1 del presente articolo.
      9. I centri sono collegati in rete tra di loro e a livello nazionale e internazionale. Al loro funzionamento provvedono i soggetti stipulanti gli accordi di programma, di cui al presente articolo e, eventualmente, anche i soggetti, gli organismi e gli enti con essi convenzionati.